mercoledì 3 settembre 2008

Separazione

Logohttp://www.aslbassano.it/webapp/sociale/guida_separazioni/separazione_6.html

http://www.divorzionline.it/approfondimenti/separazione/sep_consensuale.asp

http://www.moduli.it/item.php/371

http://ascomprocida.wordpress.com/2007/11/17/quesiti-su-assegni-familiari-detrazioni-fiscali-e-pensione-di-reversibilita/

http://www.civile.it/news/visual.php?num=28905

http://www.famiglia-matrimonio.it/assegni-familiari.htm

http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1182

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_855.asp

http://www.separazione-divorzio.com/separazione_online.php

http://www.separazione-divorzio.com/separazione_mantenimento_alimenti.php






UNITA' ORGANIZZATIVA PROMOZIONE FAMILIARE


GUIDA PER GENITORI CHE SI SEPARANO
Aspetti giuridici

Effetti della separazione

Dalla separazione derivano effetti giuridici che incidono sui rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi. Innanzitutto, come già detto, con la separazione cessa l’obbligo della coabitazione. Rimangono invece immutati gli obblighi verso i figli, ovvero gli obblighi di mantenere, istruire ed educare i figli.

Assegno di mantenimento per il coniuge
Con la separazione non vengono meno gli obblighi di assistenza e collaborazione materiale fra i coniugi. Da ciò discende che un coniuge possa avere diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento (consistente in un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), in presenza dei seguenti presupposti:

  • la non addebitabilità della separazione al coniuge che chiede il mantenimento;

  • la mancanza di adeguati redditi propri (affinché si abbia tale requisito non occorre uno stato di indigenza o di totale assenza di mezzi di sostentamento, ma deve sussistere una notevole disparità economica fra i due coniugi);

  • l’impossibilità per il coniuge che chiede il mantenimento di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
    Per stabilire la concreta entità di tale assegno, il giudice deve quindi valutare la situazione economica complessiva di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi, ma anche del patrimonio degli stessi e della loro capacità di lavoro. Il giudice naturalmente può anche statuire che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento.
    Precisiamo che il mantenimento comprende la soddisfazione di tutte le esigenze di vita di una persona (abitazione, viaggi, studio, ecc….), mentre gli alimenti comprendono la soddisfazione delle esigenze minime di vita (il vitto ed un alloggio).

    Scioglimento della comunione legale
    Una ulteriore conseguenza della separazione sul piano patrimoniale è lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi, che si verifica solo con il provvedimento definitivo (sentenza in caso di separazione giudiziale ovvero decreto di omologa in caso di separazione consensuale). Gli acquisti compiuti dai coniugi dopo lo scioglimento della comunione rientrano nel patrimonio personale di ciascuno di essi.
    Quanto ai beni comuni, dopo lo scioglimento della comunione, sorge in capo a ciascuno dei coniugi il diritto alla divisione. La divisione potrà essere raggiunta mediante un contratto fra i coniugi, oppure, in mancanza di un accordo, proponendo la relativa domanda al Tribunale competente. La divisione sarà in questo caso giudiziale: i beni rientranti nella comunione verranno divisi dal giudice sulla base di precisi criteri fissati dalla legge.

    Affidamento e mantenimento dei figli
    Il giudice della separazione decide a quale dei coniugi sono affidati i figli e prevede le modalità concrete con le quali può essere esercitato il cosiddetto diritto di visita da parte del genitore non affidatario. L’affidamento dei figli minori ad uno dei genitori è detto affidamento esclusivo.
    Nella scelta del genitore affidatario, il giudice deve tenere presente un unico criterio fissato dalla legge: il preminente interesse morale e materiale dei figli.
    L’affidamento dei figli ad uno degli ex coniugi, pertanto, non può mai essere concepito né come premio consolatorio per il coniuge al quale non è attribuibile alcuna responsabilità per il fallimento del matrimonio, né come una sorta di sanzione per il coniuge cui invece tale responsabilità è più o meno addossabile.
    Il giudice dovrà invece affidare i figli al genitore che appare più idoneo a provvedere alla loro istruzione ed educazione e maggiormente in grado di ridurre il trauma che essi inevitabilmente subiscono in seguito alla disgregazione dell’unità familiare.
    Occorre notare che nella stragrande maggioranza dei casi la giurisprudenza del merito ritiene che l'interesse dei figli coincida con il loro affidamento alla madre, specialmente quando si tratta di minori in tenera età, o comunque in età preadolescenziale.
    Nel caso dell’affidamento dei figli ad un genitore, la titolarità della potestà genitoriale rimane ad entrambi, mentre l’esercizio esclusivo della stessa compete al genitore affidatario. Egli può dunque adottare tutte le decisioni che riguardano la vita dei figli, salvo quelle di maggiore interesse per costoro che devono comunque essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo.
    Il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, partecipando alle decisioni importanti che li riguardano (e può ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state adottate decisioni pregiudizievoli al loro interesse). Per questa ragione deve avere la possibilità di trascorrere con i figli dei periodi di tempo.
    In presenza di figli minori, entrambi gli ex coniugi sono obbligati a comunicarsi reciprocamente, entro e non oltre trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
    Oltre all’affidamento esclusivo, sono possibili anche l'affidamento congiunto e quello alternato2.
    L'affidamento congiunto consiste nell'attribuire ad entrambi i genitori l'esercizio della potestà, in regime di comune accordo. Quanto alla concreta collocazione del minore, vi sono diverse possibilità:

  • il minore è collocato per un certo periodo dell'anno presso la residenza del padre ed il resto del tempo presso l'abitazione della madre, secondo tempi di permanenza lasciati alla concorde volontà dei genitori;

  • il minore continua a risiedere nella casa già adibita a dimora coniugale e sono i genitori ad avvicendarsi nella convivenza con il bambino in questa casa. Questo tipo di affidamento appare particolarmente adatto in quei casi in cui i figli abbiano la necessità di non allontanarsi da una fissa dimora o siano nell'impossibilità di farlo (ad esempio, perché affetti da malattie fisiche o mentali);

  • il minore è collocato stabilmente presso l'abitazione di uno dei genitori e l'altro può fargli visita e tenerlo con sé secondo tempi molto elastici, concordati fra i genitori.
    L’affidamento congiunto della prole è consigliabile soltanto nel caso in cui sussista una concorde volontà dei genitori a praticarlo, e la conflittualità tra i due risulti bassissima o meglio ancora nulla.
    Con l'affidamento alternato il minore è affidato alternativamente, e quindi per periodi prestabiliti dal giudice, a ciascuno dei genitori. Nel tempo in cui è autorizzato a tenere con sé il bambino, il genitore esercita sul figlio una potestà esclusiva e può assumere tutte le decisioni, senza che vi sia necessariamente l'accordo con l'altro genitore.
    L'obbligo di mantenimento dei figli deve essere adempiuto dai genitori in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Pertanto il giudice stabilisce in quale misura il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, versando un assegno (mensile o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) al genitore affidatario.
    L’obbligo di mantenimento non cessa con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma solo con la loro indipendenza economica. Non si tratta, tuttavia, di un obbligo perpetuo: il figlio deve seguire con profitto un regolare corso di studi e poi cercare attivamente lavoro. Il dovere di mantenimento dei genitori cessa se il figlio maggiorenne, per sua colpa, non si rende autonomo economicamente.
    2La Legge sul divorzio (applicabile anche alla separazione) prevede, infatti, che “ove il Tribunale lo ritenga utile all’interesse dei minori, anche in relazione all’età degli stessi, può essere disposto l’affidamento congiunto o alternato”.

    Assegnazione della casa coniugale
    Il codice civile prevede che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e, ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli (minori o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età).
    L’assegnazione della casa familiare ha lo scopo esclusivo di tutelare l'interesse dei figli minori a conservare l’habitat domestico (inteso come il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia).
    Tale provvedimento, in mancanza di figli minori, non può essere adottato per tutelare le esigenze del coniuge economicamente debole: per tale scopo, infatti, è previsto l’assegno di mantenimento.
    Il provvedimento di assegnazione della casa incide sugli assetti economici della separazione e di ciò il giudice dovrà tenere conto nel liquidare gli assegni di mantenimento per i figli e l’altro coniuge.
    Quando la casa è in comproprietà fra i coniugi o di proprietà esclusiva del coniuge estromesso, quest'ultimo non perde, in seguito al provvedimento di assegnazione, la proprietà o comproprietà della casa; perde, però, le facoltà di abitare e di disporre materialmente della stessa, poiché il provvedimento crea un diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario.
    Il provvedimento di assegnazione viene trascritto nei registri immobiliari e pertanto può essere opposto ai terzi acquirenti dell’immobile.






















  • Nessun commento: